A partire  da gennaio  2022 andrà utilizzato  un  nuovo modello Intra per indicare le operazioni  attive e passive in conformità alle nuove regole in materia di statistica contenute nel Regolamento Ue 2020/11973 e del recepimento delle novità in tema di «quick fixes» (con riguardo alle merci trasferite in regime di call-off stock), come recepite dal Dlgs 192/2021)

In particolare, le novità si riferiscono:

1) il modello Intra-1 bis (cessioni) richiede l’indicazione dell’origine delle merci, da individuarsi secondo le regole doganali;

2) per il modello Intra-2 bis e Intra-2 quater (relativo agli acquisti) viene previsto che la presentazione con cadenza mensile sia obbligatoria da parte di coloro che raggiungono perlomeno la nuova soglia di 350.000 euro di acquisti di beni in almeno uno dei 4 trimestri precedenti (la soglia resta di 100.000 euro per i servizi);

3)  per gli acquisti Intra-Ue di valore inferiore a 1.000 euro, non è necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico «99500000»;

4) nel modello Intra-1 bis (cessioni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti) i soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente o che, in caso di inizio dell’attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20 milioni di euro, dovranno inserire obbligatoriamente i dati relativi alla natura della transazione a due cifre (colonne A e B);

5) è stato introdotto il nuovo modulo Intra-1 sexies che accoglie alcune informazioni sui trasferimenti di beni intra-Ue in regime di call-off stock (Dlgs 192/2021);

6) è disposto l’esonero dalla presentazione dei modelli Intrastat per le operazioni con la Repubblica di San Marino.

ORIGINE DELLE MERCI

Nel modello Intra-1 bis (cessione di beni) e nel modello Intra-2 bis (acquisti di beni) è stata inserita la nuova colonna 15, ove riportare – ai soli fini statistici – il Paese di origine dei beni.

A tal fine, nel modello occorre indicare il codice ISO del Paese di origine delle merci individuato secondo i seguenti criteri:

  • le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o Paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o Paese o territorio («IT» incluso);
  • le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o Paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o Paese o territorio in cui sono state sottoposte all’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione;
  • l’origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell’Unione che stabilisce le norme in materia di origine non preferenziale.

INTRA-ACQUISTI: CADENZA DI PRESENTAZIONE

Viene modificata la soglia al superamento della quale diviene obbligatorio presentare il modello Intra-2 bis (acquisti), esclusivamente per finalità statistiche7, con cadenza mensile.

Posto che la cadenza trimestrale non è più in vigore sin dal 2018 (essa resta in vigore solo per le cessioni), dal 2022 la presentazione dei modelli Intrastat è richiesta:

  • con periodicità mensile per l’acquisto di beni(Intra-2 bis) solo se l’ammontare degli acquisti intra-Ue di beni sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a 000 euro (il precedente limite era pari a 200.000 euro);

Inoltre si segnala che talune informazioni non sono più obbligatorie, quali: Stato del fornitore (colonna 2); codice Iva del fornitore (colonna 3); ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5)

  • con periodicità mensile per l’acquisto di servizi(Intra-2 quater) solo se l’ammontare degli acquisti intra-Ue di servizi sia, per almeno uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiore a 000 euro (il limite è rimasto invariato). In particolare, l’indicazione dei seguenti dati è solo facoltativa:

codice Iva del fornitore (colonna 3); ammontare delle operazioni in valuta (colonna 5); modalità di erogazione (colonna 9); modalità di incasso (colonna 10); Paese di pagamento (colonna 11).

In riferimento al momento in cui gli acquisti devono essere indicati nel modello Intra-2 bis, si precisa che gli acquisti vanno riportati, alternativamente, con riferimento al mese:

– nel corso del quale si verifica il fatto generatore dell’Iva e la stessa diventa esigibile. Si ricorda che le fatture relative agli acquisti intra-Ue vanno integrate (con aliquota ed imposta) dal cessionario e devono essere annotate nel registro delle fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ancorché con riferimento al mese di ricezione del documento (articolo 47, comma 1, Dl 331/1993). Le fatture vanno annotate anche nel registro degli acquisti per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta;

– in cui i beni entrano in Italia. Questo è anche il criterio da utilizzare obbligatoriamente se l’intervallo di tempo tra l’acquisto e il fatto generatore dell’Iva è superiore a 2 mesi di calendario: in tal caso il periodo di riferimento è il mese in cui i beni entrano in Italia.

NOMENCLATURA COMBINATA

Come regola generale, in ciascun rigo va riportato il codice delle merci secondo la Nomenclatura Combinata (8 cifre) della tariffa doganale in vigore nel periodo cui si riferisce l’elenco. Quindi, ad esempio, se in una fattura sono indicati acquisti di beni identificati da differenti codici di Nomenclatura Combinata, va compilato un rigo per ciascuno di essi.

La novità del 2022 consiste nel fatto che, per le spedizioni di valore inferiore a 1.000 euro, non è necessario compilare un rigo per ciascuna tipologia di beni identificata mediante la Nomenclatura Combinata (Allegato V, Capitolo IV, Sezione 31, paragrafo 3, Regolamento Ue 2020/1197; articolo 3, Determinazione 493869/RU/2021).

In tal caso è possibile utilizzare il codice unico «99500000», senza necessità di disaggregazione della Nomenclatura Combinata.

Detta semplificazione opera:

  • sia per il modello Intra-1 bis (cessioni di beni);
  • sia per il modello Intra-2 bis (acquisti di beni).

Per «spedizione» s’intendono tutte le transazioni che durante il mese di riferimento sono oggetto della stessa fattura.

NATURA DELLA TRANSAZIONE

Relativamente ai modelli Intra-1 bis (cessioni di beni) e Intra-2 bis (acquisti di beni) è prevista una diversa modalità di indicazione della Natura della transazione (valorizzata ora con due cifre).

Nello specifico, le istruzioni riportano una tabella da utilizzare nel seguente modo:

  • i codici della colonna A vanno riportati nel campo «Natura della transazione A»;
  • i codici della colonna B vanno riportati nel campo «Natura della transazione B». Questo campo va compilato da parte dei soggetti che hanno realizzato nell’anno precedente, o in caso di inizio dell’attività di scambi intra-Ue, presumono di realizzare nell’anno in corso, un valore di spedizioni (in entrata/in uscita) superiore a 20 milioni di euro (articolo 6, comma 4, Dm 22 febbraio 2010). Gli altri soggetti si limitano a compilare il campo «Natura della transazione A» utilizzando i codici della colonna A.